20 Mar 2018 Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o di piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano
Il Ministero del lavoro con circolare n. 2 del 7/02/2018, inviata in allegato, ha definito i criteri per l’approvazione della prosecuzione di trattamenti di integrazione salariale relativi a programmi di riorganizzazione e programmi di crisi aziendale con piani di risanamento complessi (art. 22 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015).
Tale norma è stata introdotta dall’art. 1 comma 133 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha previsto una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Gli interventi specificati nella circolare possono essere concessi per la durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione e di 6 mesi in caso di crisi aziendale e, comunque, entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Prima della presentazione dell’istanza è necessario sottoscrivere un apposito accordo in sede ministeriale, alla presenza delle regioni coinvolte, su cui vengano certificati sia l’impegno della programmazione delle politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero sia la particolare rilevanza economica dell’impresa interessata.
La circolare ministeriale chiarisce, infine, che le istanze vengono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.