Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi

Si informa che è stato approvato in sede di Conferenza Stato Regioni il documento recante le “Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” elaborato con l’ausilio dell’Istituto Superiore di Sanità, che riunisce, aggiorna ed integra in un unico testo tutte le indicazioni  riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative:

  • Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (G.U. 5 maggio 2000)
  • Linee Guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico ricettive  e termali (G.U. 4 febbraio  205)
  • Linee Guida recanti indicazioni ai laboratori cin attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi (G.U. 5 febbraio 2005).

Le nuove Linee guida sono state emanate anche per dare attuazione a quanto riportato nel d. lgs. 81/2008  in quanto il rischio di esposizione a “legionella”  richiede l’attuazione di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare l’attività di prevenzione e protezione nei confronti dei soggetti esposti, considerando che al Titolo X del decreto richiamato la legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni.

La legionella è un batterio molto diffuso in natura, associato alla presenza di acqua (laghi, fiumi, sorgenti termali, ambienti umidi in genere). La legionella (da cui la denominazione legionellosi dell’infezione contratta) può colonizzare gli ambienti idrici artificiali (reti cittadine di distribuzione dell’acqua potabile, impianti idrici degli edifici, impianti di climatizzazione, piscine, fontane etc.) che agiscono come amplificatori e disseminatori del miscrorganismo.

Le misure di sicurezza dovranno essere realizzate a seguito del procedimento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.

Il nuovo testo guida riporta una lunga disamina dei fattori di rischio, delle modalità di trasmissione, dei luoghi, della frequenza della malattia, del trattamento sanitario e clinico che a tali patologie viene riservato.

Viene poi  definito il “Protocollo di controllo del rischio legionellosi” diviso in tre fasi sequenziali e correlate, valutazione del rischio, gestione del rischio, comunicazione del rischio, con parti specificamente dedicate alla valutazione dei rischi nelle strutture turistico ricettive, negli stabilimenti termali e nelle strutture sanitarie.

Per una efficace prevenzione il gestore di ogni struttura turistico ricettiva è obbligato a effettuare con periodicità (biennale, preferibilmente annuale) la valutazione del rischio legionellosi.

La valutazione deve essere effettuata da una figura competente (es. igienista, microbiologo, ingegnere con esperienza specifica) e le informazioni relative alla stessa e al piano di controllo devono essere comunicate al responsabile della struttura per una efficace informazione dei soggetti coinvolti nel piano di controllo.

La valutazione del rischio è fondamentale per acquisire le conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti ed è finalizzata ad individuarne i punti critici in considerazione delle condizioni di esercizio e manutenzione che li caratterizzano.

Per assicurare una riduzione ed un controllo del rischio legionellosi è necessario che i gestori delle strutture ricettive adottino le misure preventive riportate nel capitolo 4 delle Linee Guida.

Per le strutture a funzionamento stagionale, il campionamento dovrà comunque essere sempre effettuato prima della loro riapertura.

Per quanto riguarda il rischio per altre categorie di lavoratori, nelle Linee Guida viene evidenziato  che in considerazione del numero elevato, non è possibile definire tutte le attività lavorative che possono presentare un rischio di legionellosi e la frequenza di tale patologia nei luoghi di lavoro non può essere facilmente stimata in quanto non sono disponibili statistiche.

In letteratura vengono comunque riportati i casi di legionellosi verificatisi nelle categorie:

  • vigili del fuoco ed altri operatori operanti nel pubblico soccorso e difesa civile
  • movimentatori di terra, minatori
  • lavoratori industria automobilistica
  • personale addetto a manutenzione/pulizia impianti distribuzione e trattamento delle acque di depurazione
  • addetti alle piattaforme di trivellazione
  • addetti alla pulizia di turbine nell’industria
  • giardinieri
  • personale addetto alla pulizia manutenzione di vasche idromassaggio
  • operatori ecologici per la pulizia delle strade con acqua a pressione
  • lavoratori delle cave di marmo
  • addetti alla pulizia negli autolavaggi

Nelle Linee guida viene poi ricordato che il datore di lavoro  ha l’obbligo di considerare che il rischio di legionellosi può riguardare sia i propri lavoratori, sia coloro che frequentano ciascun sito di sua  responsabilità e pertanto viene ribadito l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio – revisionandola almeno ogni tre anni, salvo disposizioni più restrittive – al fine di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo.

Per completezza d’informazione ed in considerazione del carattere estremamente tecnico delle disposizioni, si allega il testo integrale delle Linee Guida.