19 Feb 2018 Salute e Sicurezza sul Lavoro
Ministero del Lavoro – Risposta a istanza di interpello in tema di sicurezza sul lavoro
Si informa che la Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell’art 12 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ha fornito il proprio parere (Interpello 2/17 pubblicato il 16. 01. 18) sulla corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 31 e 36 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento alla necessità che l’informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia impartita, in forma prioritaria ed esclusiva, dal RSPP.
In proposito, la Commissione richiama le disposizioni normative del Testo Unico sulla sicurezza che disciplinano l’informazione:
- l’art. 2 comma 1 bb) che definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;
- l’art. 18 comma 1 l) che pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento”;
- l’art. 36 che precisa i casi nei quali sia obbligatorio provvedere ad una “adeguata informazione” e specifica che sia il datore di lavoro a provvedere, sia pure inteso non come obbligo indelegabile (sulla base di quanto previsto dall’art. 17 che definisce quali sono gli obblighi non delegabili)
- l’art. 33 comma 1 f) che, elencando i compiti dell’ intero servizio di prevenzione e protezione (o non quindi solamente quelli del suo Responsabile) stabilisce che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36″.
Sulla base delle norme sopra richiamate la Commissione ritiene che, in definitiva, rientri nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori:
Per completezza di informazione si allega il testo integrale dell’ interpello: clicca qui.