21 Mar 2018 Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato – Circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018
Con riferimento all’esonero contributivo per le nuove assunzioni, a partire dal 1° gennaio 2018, di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ex Lege n. 205/17, art. 1, c. 100-108 e 113-115, sono stati resi disponibili i primi chiarimenti da parte dell’Inps con Circolare n. 40/2018 (vd. Allegato_2).
Vista la eterogeneità delle casistiche, nonché la complessità delle verifiche necessarie per poter fruire degli sgravi e per evitare di incorrere in inadempienze di ordine amministrativo, con quanto ne consegue in termini di ricadute per le aziende, viene allegato uno schema operativo utile ai necessari chiarimenti (vd. Allegato_1).
In particolare lo schema contiene:
- flow chart;
- guida con chiarimenti ed approfondimenti correlati.
Si ricorda che l’incentivo in oggetto è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione di premi e contributi INAIL. Il limite massimo annuo è di 3.000 euro, da riparametrare su base mensile. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato. In questo caso, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, sempre con esclusione di premi e contributi INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato duale.
La circolare chiarisce che l’esonero non è considerato aiuto di stato, pertanto l’incentivo ricevuto tramite la disciplina dell’esonero non dovrà essere considerato nel calcolo dei regimi agevolativi.